Venerdì 11 dicembre la Commissione Tecnica nominata per verificare l’ammissibilità del quesito referendario ha trasmesso a tutti i consiglieri comunali il verbale dell’ultima seduta.
Oggi gli organi di informazione ne hanno dato notizia e, naturalmente, i tanti leccesi che hanno firmato per chiedere che venga sottoposta al voto popolare la decisione della Giunta Comunale di potenziare il sistema filoviario leccese si stanno domandando cosa accadrà.
Questi i quesiti decisivi della vicenda che è importante conoscere.
COSA E’ LA COMMISSIONE TECNICA?
E’ l’organo che, ai sensi dello Statuto Comunale, ha il compito di valutare la proponibilità di un referendum abrogativo. È composta dal Segretario Generale del Comune (Giacomo Mazzeo), da un docente di diritto pubblico individuato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento (Vincenzo Tondi della Mura) e da un avvocato nominato dall’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Lecce (Giovanni Pellegrino). Deve valutare sia l’ammissibilità dei quesiti che la legittimità della procedura seguita con la convalida delle firme raccolte.
CHE HA DECISO LA COMMISSIONE TECNICA?
Con un verbale approvato nel corso della seduta del 12 dicembre, che potete leggere qui, la Commissione Tecnica ha espresso una serie di valutazioni. Prima di entrare nel merito serve sapere che il procedimento del referendum abrogativo prevede, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, che il Consiglio comunale, nel caso in cui il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, è tenuto a deliberare entro quarantacinque giorni dalla proclamazione dell’esito della consultazione in modo conforme all’esito del risultato. Durante tale periodo la disposizione normativa o il provvedimento abrogato restano in vigore. Trascorsi i quarantacinque giorni, anche qualora la deliberazione non sia intervenuta, l’efficacia abrogativa dovuta al referendum ha corso.
Sulla base di questa disposizione la Commissione Tecnica ha stabilito che “nel prendere atto dell’esito del Referendum il Consiglio Comunale possa invadere spazi di competenza riservati al Sindaco e alla Giunta Comunale (essendo il quesito referendario, come ricordiamo, impostato sulla richiesta di abrogazione della delibera della Giunta Comunale sul potenziamento ed estensione del sistema filoviario in città); quindi, aggiunge, c’è “un fondato dubbio sulla legittimità del Regolamento” perché, secondo questa interpretazione, possono essere sottoposti a referendum abrogativo solo delibere di Consiglio Comunale e non anche di Giunta.
Infine, secondo la Commissione, “occorre rimettere al Consiglio Comunale la valutazione della vicenda per i provvedimenti di competenza”.

LE OSSERVAZIONI DEL COMITATO REFERENDARIO
Appreso il contenuto del verbale il Comitato Referendario ha prontamente inviato una nota alla Commissione Tecnica trasferendo le seguenti osservazioni:
- l’art. 21 dello Statuto richiama “atti e provvedimenti amministrativi” senza alcuna distinzione tra atti della Giunta e del Consiglio, rientranti entrambi nella fattispecie. Da qui la formulazione dell’art. 5 comma 2 del Regolamento che, appunto, non esclude che il quesito referendario possa riguardare delibere della Giunta Comunale, come in questo caso: non vi è nessun contrasto, dunque, tra “Statuto Comunale” e “Regolamento per la disciplina delle consultazioni popolari e dei Referendum comunali”, che è, quindi, pienamente legittimo;
- ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 19 dello Statuto e dell’art. 9 comma 2 lettera a) del Regolamento, inoltre, il Consiglio Comunale è soltanto tenuto a prendere atto, con propria delibera, dell’esito della consultazione, entro quarantacinque giorni dalla proclamazione dei risultati. Come dottrina e giurisprudenza chiariscono, d’altra parte, una delibera di presa d’atto del Consiglio Comunale è un atto amministrativo di natura dichiarativa che non produce effetti giuridici nuovi e autonomi. Come confermato dalla previsione finale dell’art. 9 comma 2 lettera a) del Regolamento, secondo cui “trascorsi i quarantacinque giorni, anche qualora la deliberazione non sia intervenuta, l’efficacia abrogativa dovuta al referendum ha corso”. Non vi è, quindi, alcuna invasione di competenza del Consiglio Comunale su atti della Giunta, essendo appunto la deliberazione meramente dichiarativa e non formalmente necessaria per la conclusione del procedimento;
- non rientra, infine, tra i compiti della Commissione tecnica, così come stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, fare valutazioni sulla legittimità del Regolamento o demandare al Consiglio comunale eventuali valutazioni. La Commissione tecnica ha solo il preciso ed esclusivo compito di valutare “la legittimità del quesito referendario” e null’altro. Dal contenuto del verbale tra l’altro sembrerebbe che sulla questione dell’ammissibilità del quesito referendario non vi siano eccezioni di sorta da parte della Commissione tecnica.
COSA ACCADRA’?
Sulla base delle conclusioni del verbale occorre attendere che l’intera vicenda, come da valutazione della Commissione Tecnica, venga portato in Consiglio Comunale. Non è chiaro su cosa dovrebbe deliberare l’Aula che nel procedimento referendario non ha alcun compito. E che non può evidentemente esprimersi a maggioranza sulla legittimità di un Regolamento che è compito esclusivo del Segretario Generale del Comune. Occorre quindi aspettare le prossime mosse.
Il comitato referendario assumerà ogni iniziativa per consentire ai leccesi di esprimersi sul merito di un’opera strategica della città rispetto alla quale in nessun momento hanno potuto esprimersi.